Maternità e lavoro: quali sono i diritti? È una domanda che ogni donna lavoratrice senza figli si pone prima o poi nella prospettiva di una gravidanza, con il timore di non essere adeguatamente tutelata e il rischio, concreto come spesso evidenziano le cronache, di essere discriminata o peggio perdere il lavoro: casi purtroppo frequenti di discriminazione sul posto di lavoro.
Le future mamme sono tutelate da due capisaldi del nostro ordinamento. Il primo è l’articolo 37 della Costituzione che prevede che “le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”. Il secondo è il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ossia il D.Lgs. 151/2001, che si attua in una serie di disposizioni lungo tutto il periodo della gravidanza e maternità, quindi prima, durante e dopo il parto. il D.Lgs 151/2001 detta una serie di norme che riguardano tanto i figli naturali quanto quelli adottivi o in affidamento, sia le lavoratrici a tempo pieno che quelle impiegate part-time, o ogni tipo di lavoratrice subordinata, comprese le apprendiste.
Maternità e diritti durante la gravidanza
Il primo diritto che tutela le future mamme lavoratrici durante la gravidanza è il divieto di licenziamento, dall’inizio della gestazione (anche nel caso in cui questa non sia stata ancora accertata dalla futura mamma o comunicata al datore di lavoro) e fino al compimento dell’anno di età del bambino.
Durante la gravidanza le future mamme lavoratrici hanno anche diritto a permessi retribuiti per effettuare gli esami prenatali e ogni accertamento clinico o visita medica specialistica sia necessario fare durante l’orario di lavoro. Per usufruire di questi permessi è necessario che la gravidanza sia comunicata dalla lavoratrice al datore di lavoro, presentando il certificato medico che la attesta. E quando ci si assenta dal lavoro per visite ed esami è poi necessario portare l’apposito certificato rilasciato dal medico specialista, per giustificare l’assenza.
Durante la gravidanza i diritti tutelano la maternità anche dal punto di vista della salute e della sicurezza sul posto di lavoro: la legge stabilisce una serie di divieti e limitazioni (come trasportare carichi pesanti, o eseguire lavori pericolosi o insalubri) che obbligano il datore di lavoro ad adeguarsi e prendere gli accorgimenti necessari.
Qualora non fosse possibile evitare mansioni gravose o pericolose o insalubri, o qualora le condizioni soggettive di gravidanza lo rendessero necessario, è possibile ricorrere alla maternità anticipata, o astensione anticipata dal lavoro: è necessario fare domanda alla ASL di riferimento e presentare un conseguente e congruente certificato medico. Nel caso di duplice rapporto di lavoro part-time la procedura è da ripetere per entrambi i datori di lavoro.
Maternità e diritti dopo il parto
La norma probabilmente più conosciuta dalle lavoratrici in gravidanza è quella sul congedo obbligatorio dal lavoro che si attiva nei casi di gravidanza senza particolari rischi né oggettivi (condizioni lavorative) né soggettivi (legate alla gravidanza stessa). Secondo la legge la lavoratrice deve astenersi dal lavoro (e il datore non può farla lavorare) dai due mesi precedenti la data stimata per il parto ai 3 mesi successivi al parto, per un periodo complessivo di 5 mesi. È tuttavia possibile per la lavoratrice scegliere di astenersi dal lavoro da 1 mese prima del parto ai 4 successivi, ma solo con una certificazione del medico che escluda problemi per la salute tanto della futura mamma quanto del nascituro.
La presentazione della domanda di congedo obbligatorio dal lavoro per maternità deve essere presentata all’INPS entro i due mesi precedenti la data presunta del parto o prima dell’inizio del settimo mese di gravidanza nel caso si voglia godere della flessibilità garantita dalla legge.
Dopo il parto e dopo il periodo di congedo obbligatorio la legge italiana tutela le mamme anche tramite i congedi per malattia del bambino e per allattamento. Per l’allattamento la mamma lavoratrice ha diritto a 2 ore di permesso giornaliero, distinte o unite, e nel caso di malattia del bambino ha diritto all’astensione dal lavoro.