Coronavirus come infortunio sul lavoro: il chiarimento

Sull'ipotesi di contagio da Coronavirus come infortunio sul lavoro il chiarimento dell'Inail specifica che è solo per colpa o dolo del datore di lavoro

Coronavirus come infortunio sul lavoro: il chiarimento

Sul contagio da Coronavirus come infortunio sul lavoro è stato necessario un chiarimento da parte dell’Inail. La norma infatti aveva sollevato non poche preoccupazioni tra i datori di lavoro per le potenziali ricadute penali: equiparare il contagio sul posto di lavoro a un infortunio sul lavoro poteva infatti portare l’imprenditore o datore di lavoro a essere accusato per i reati di lesione o omicidio colposo nel caso, malaugurato, di successivo decesso del lavoratore contagiato. Un rischio troppo grande, in vista della riapertura delle attività, a fronte di un “nemico” che è invisibile e – per certi aspetti – incontrollabile. A fronte infatti di tutte le norme di contenimento e protezione individuale e collettiva prescritte in vista della riapertura, potrebbe darsi il caso in cui avviene il contagio ma il datore di lavoro ha adempiuto a tutto quanto previsto da norme e regolamenti, e quindi la responsabilità del datore di lavoro non sia oggettiva, o quello in cui non sia dimostrabile dove sia avvenuto realmente l’eventuale contagio. Da qui il chiarimento dell’Inail, con una nota apposita:

In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

In pratica, dal chiarimento dell’Inail, discende che l’imprenditore è ritenuto responsabile solo per dolo o colpa qualora non abbia dotato i propri dipendenti di protezioni individuali, mantenuto i luoghi di lavoro sanificati, vigilato sulle distanze interpersonali e assicurato il contingentamento, così come previsto dalla normativa nazionale. Se tutto ciò è invece stato rispettato ed è dimostrabile nei fatti non scattano le implicazioni civili e penali.